Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «imprese strategiche per l'economia nazionale» le imprese operanti nei settori dell'energia e delle utilities, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'editoria, del settore radiotelevisivo, delle banche e assicurazioni e, più in generale, in ambito industriale, che, per la loro dimensione, rientrano nella definizione di «grande impresa» e che possono esercitare una influenza rilevante sull'andamento dell'economia nazionale o sulla formazione del consenso della popolazione per la loro possibilità di influenzare l'opinione pubblica, nel caso delle imprese editoriali o radiotelevisive.